DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni generali).

      1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 27 dicembre 2006, n. 298, sono introdotte, per l'anno finanziario 2007, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

      1. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2006, n. 298, le parole: «640.787.000 euro» e «10.000 milioni di euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «625.707.000 euro» e «11.500 milioni di euro».

Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno).

      1. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 2006, n. 298, è inserito il seguente:

      «4-bis. In relazione all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 1328 della predetta legge n. 296 del 2006».

 

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Art. 4.
(Allegati).

      1. Le modifiche alle unità previsionali di base ed alle funzioni obiettivo individuate per il 2007 negli allegati 1 e 2 alla legge 27 dicembre 2006, n. 298, sono riportate, rispettivamente, negli allegati 1 e 2 alla presente legge.

 

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